(massima n. 1)
Il reato di calunnia non č escluso dall'animus defendendi per cui esso č configurabile anche durante l'interrogatorio dell'imputato allorché questi per discolparsi delle contestazioni a suo carico incolpi taluno sapendolo innocente, usando delle espressioni dubitative che, tuttavia, dal complesso delle incolpazioni false, lasciano desumere una precisa denunzia di fatto costituente reato.