Cassazione penaleSez. VIsentenza n. 3127del 3 marzo 1990
(1 massima)
(massima n. 1)
Nel reato di calunnia il convincimento della colpevolezza del denunciato esclude l'elemento psicologico del reato se esso, anche se erroneo, si basa su elementi seri e concreti e non su semplici supposizioni.