(massima n. 1)
Per la sussistenza del delitto di calunnia è necessaria la dimostrazione che l'imputato abbia acquisito la certezza dell'innocenza dell'incolpato. Di conseguenza, non può essere addebitato tale delitto allorché sussistano elementi tali da far sorgere, nell'animo del denunciante, anche soltanto ragionevoli dubbi in ordine alla colpevolezza di colui nei cui confronti la denuncia è diretta.