(massima n. 2)
In tema di falso in atto pubblico, l'elemento soggettivo del reato si esaurisce nella coscienza e volontā di immutare il vero, senza che occorra alcun fine speciale. Non č, pertanto, richiesto il proposito di arrecare ad altri un danno o di procurare a sé o ad altri un vantaggio, onde il delitto č perfetto anche quando la falsitā sia compiuta non solo senza l'intenzione di arrecare un danno o procurare un vantaggio, ma anche con la convinzione di non produrre l'uno o di non determinare l'altro.