(massima n. 1)
Nel delitto di calunnia il dolo non è integrato dalla coscienza e volontà della denuncia, ma richiede l'immanente consapevolezza da parte dell'agente dell'innocenza dell'incolpato, consapevolezza non ravvisabile nei casi di dubbio o di errore ragionevole. Pertanto, escluso il dolo nell'autore della calunnia, il fatto stesso non può ritenersi offensivo dell'interesse tutelato dalla norma penale. Difatti, il nocumento di tale interesse, attinente al pericolo di deviazioni nell'amministrazione della giustizia, è correlato alla norma non già a qualsiasi denuncia che risulti in prosieguo infondata, ma ad una incolpazione orientata a procurare siffatta deviazione in forza della consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato. Ove l'autore della pretesa calunnia sia stato assolto proprio a cagione del dubbio sulla consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato e, quindi, in forza di una non risolvibile equivocità relativa alla sussistenza della coscienza e volontà di recare offesa all'interesse tutelato, non può ritenersi, all'opposto, colpevole colui al quale sia riferita la mera partecipazione al delitto ipotizzato, sulla base della ritenuta consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato e, quindi, della volontà di determinare l'inizio a suo carico di indagini e di dar luogo ad eventuali esiti processuali. Tale partecipazione anche soggettiva può risultare apprezzabile penalmente soltanto ove coincidente con analogo stato soggettivo di colui che è stato l'autore del fatto-reato previsto dall'art. 368 c.p. (Nella fattispecie la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna di un avvocato, in qualità di concorrente, partecipe-istigatore, del delitto di calunnia, mentre era stato assolto l'autore materiale della denuncia calunniosa per mancanza di prova sulla sussistenza del dolo).