(massima n. 1)
Il delitto di calunnia si può commettere anche riferendo ciò che si è appreso da altri ovvero voci o maldicenze correnti, qualora il denunciante abbia la coscienza che l'incolpato non ha commesso il fatto: in tale ipotesi l'elemento psicologico del delitto ne esce addirittura rafforzato, per l'effetto di maggiore credibilità attribuibile alla falsa accusa da parte di chi riceve la denuncia.