(massima n. 1)
In tema di calunnia, perché si realizzi il dolo, č necessario che colui che falsamente accusa un'altra persona di un reato abbia la certezza dell'innocenza dell'incolpato, in quanto l'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude l'elemento soggettivo, da ritenere integrato solo nel caso in cui sussista una esatta corrispondenza tra momento rappresentativo (sicura conoscenza della non colpevolezza dell'accusato) e momento volitivo (intenzionalitą dell'incolpazione).