(massima n. 1)
In tema di calunnia, l'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude il dolo del denunciante, laddove vi siano state un'effettiva verifica o una corretta rappresentazione dei fatti storici su cui l'errore si č fondato, in quanto l'ingiustificata attribuzione come vero di un fatto di cui non si č accertata la realtā presuppone la certezza della sua non attribuibilitā "sic et simpliciter" all'incolpato.