(massima n. 1)
In tema di calunnia, non sussiste il dolo quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilitą del reato con riferimento a denuncia, sporta dal sindaco e dai componenti di una giunta comunale mediante delibera inviata alla Procura della Repubblica nella quale i medesimi avevano accusato il responsabile dell'ufficio tecnico del reato di omissione di atti d'ufficio in relazione agli obblighi nascenti da una ordinanza dello stesso sindaco, sulla base di un convincimento di cui era data ampia giustificazione nell'atto collegiale).