(massima n. 1)
In tema di calunnia, la semplice conferma, da parte di taluno, della denuncia calunniosa già sporta da un altro non dà luogo a responsabilità penale per il medesimo reato, né in via autonoma né a titolo di concorso. Tale principio, tuttavia, non opera allorquando la successiva denuncia abbia per oggetto un fatto specifico, ben inquadrato nei suoi particolari oggettivi e soggettivi e non rapportabile, ictu oculi, al fatto o ai fatti di cui alla denuncia precedente (nella specie, è stato quindi ritenuto configurabile il reato di calunnia a carico di soggetto il quale, in presenza di precedente denuncia presentata dal di lui padre per l'asserito «furto di numerosi assegni», ne aveva presentata un'altra per furto o appropriazione indebita di un assegno ben individuato, fra quelli in precedenza solo genericamente indicati).