(massima n. 1)
In tema di calunnia, la falsa attribuzione di un fatto costituente reato č un elemento materiale della fattispecie e come tale va apprezzato al momento consumativo, senza che sulla configurabilitā del reato possano influire modifiche legislative incidenti sulla definizione del reato presupposto, che nulla hanno a che vedere con il principio stabilito dall'art. 2 c.p. (Fattispecie in cui il reato falsamente attribuito configurava un abuso di ufficio ex art. 323 c.p., per il quale dal ricorrente era stata invocata la modifica introdotta dalla legge n. 234 del 1997 e, in relazione a tale evento, il sopravvenuto venir meno della punibilitā della contestata calunnia).