(massima n. 1)
L'assunzione da parte del colpevole di un reato delle generalitą di altra persona effettivamente esistente, dopo che egli sia stato arrestato, non integra il delitto di calunnia, di cui all'art. 369 c.p., perché in tal caso non si verifica alcun pericolo di avvio delle indagini e di promovimento dell'azione penale nei confronti dell'altra persona.