(massima n. 1)
Non integra il delitto di calunnia (art. 368 c.p.) la condotta di colui il quale denunci un fatto realmente accaduto, qualificato con un preciso nomen iuris, ma non corrispondente ad alcuna fattispecie astratta di reato, atteso che nell'azione indicata difetta l'alterazione, in tutto o in parte, della veritą, dalla quale possa derivare l'incolpazione per il denunciato, non avendo rilievo che il denunciante si sia proposto di provocare l'apertura di un procedimento penale.