(massima n. 1)
La falsa denuncia di smarrimento di un assegno del quale si sia invece fatto uso dandolo a taluno in pagamento costituisce calunnia indiretta in danno del prenditore del titolo nei confronti del quale, per effetto di detta denuncia, vengono ad essere automaticamente configurabili i reati di ricettazione o di furto e non invece quello, perseguibile soltanto a querela (la cui mancanza potrebbe escludere la calunnia), di appropriazione indebita di cosa smarrita, atteso che tale ultimo illecito presuppone che la cosa oggetto di appropriazione sia definitivamente ed irreversibilmente uscita dalla sfera di disponibilità del legittimo possessore; il che non può dirsi nel caso dell'assegno, le cui caratteristiche sono tali da rendere in ogni caso agevole l'identificazione del titolare del conto da cui il titolo è tratto. (Mass. redaz.).