(massima n. 1)
In tema di calunnia, essendo irrilevante, ai fini della consumazione del reato, la circostanza che nella denuncia non sia stato accusato alcun soggetto determinato quando il destinatario dell'accusa sia implicitamente, ma agevolmente individuabile, integra il delitto una falsa denuncia di smarrimento di un assegno, la quale, sebbene non contenga una notizia di reato, preavverte l'autoritā che la riceve su possibili reati commessi da chi verrā scoperto a detenerlo. La falsa denuncia costituisce, in tal caso, l'espediente per bloccare la circolazione del titolo e il denunziante č consapevole di simulare una circostanza idonea a far sė che il soggetto, al quale ha trasmesso l'assegno e che in buona fede lo girerā o lo porrā all'incasso, potrā essere perseguito d'ufficio per furto aggravato o per ricettazione e che la simulazione posta in essere non si esaurisce in tracce del reato di appropriazione di cosa smarrita.