(massima n. 1)
La calunnia č reato di pericolo e pur essendo sufficiente ad integrarne gli estremi anche la astratta possibilitā dell'inizio di un procedimento penale, tale possibilitā č esclusa quando la falsa accusa abbia ad oggetto un reato per il quale difetti con immediata evidenza la condizione di procedibilitā prevista per l'esercizio dell'azione penale.