(massima n. 1)
Non ricorre il delitto di calunnia se i profili di falsitą della denuncia sporta dal soggetto attivo non incidono sul giudizio di sussistenza del fatto e sulla relativa qualificazione giuridica, anche se da essi possa derivare l'indebita contestazione di circostanze aggravanti. (Fattispecie nella quale l'agente aveva falsamente riferito, nel denunciare lesioni effettivamente subite, che le stesse erano state provocate mediante un coltello, del quale in realtą il denunciato non aveva fatto uso).