(massima n. 1)
Per la sussistenza del delitto di calunnia occorre che la falsa incolpazione sia portata a conoscenza della autoritā giudiziaria o di altra autoritā che ad essa ha l'obbligo di riferire. Ne consegue che non č configurabile il predetto reato in relazione a dichiarazioni rese da un confidente ad un ufficiale di P.G., che, in violazione dell'art. 203 c.p.p., sia stato poi costretto a rivelarne la fonte.