(massima n. 1)
Il delitto di calunnia, che č reato di pericolo per la cui integrazione č sufficiente anche la possibilitā dell'inizio di un procedimento penale, non si configura quando la falsa accusa ha ad oggetto fatti per i quali l'esercizio dell'azione penale č paralizzato dal difetto di una condizione di procedibilitā, ed in particolare dall'effetto preclusivo derivante dalla decisione irrevocabile di un precedente giudizio sugli stessi fatti.