(massima n. 1)
Sussiste il reato di calunnia anche quando il fatto, oggetto della falsa incolpazione, sia essenzialmente diverso da quello realmente accaduto, ovvero quando al denunciato sia attribuito un reato diverso per titolo e pił grave. Questa condizione non si realizza allorché la diversitą, non incidendo sull'essenza del fatto, comporti soltanto la configurazione di circostanze aggravanti che non ne alterino la gravitą oggettiva. (Fattispecie nella quale l'agente aveva falsamente riferito, nel denunciare un oltraggio effettivamente subito, di essere stato minacciato e la Corte ha stabilito che i profili di falsitą accertati non costituivano un'effettiva, diversa gravitą del fatto realmente accaduto e denunciato).