(massima n. 1)
Sussiste il reato di calunnia anche quando il fatto, oggetto della falsa incolpazione, sia diverso e pił grave di quello effettivamente commesso dalla persona incolpata. Questa condizione non si verifica allorché la diversitą, non incidendo sull'essenza del fatto, riguardi soltanto modalitą secondarie di realizzazione del fatto, che non ne modifichino l'aspetto strutturale e non incidano sulla sua maggiore gravitą ovvero sulla sua identificazione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la configurabilitą del reato di calunnia in relazione ad una denuncia che, pur avendo enfatizzato la dinamica dei fatti, descrivendoli nelle loro modalitą esecutive in maniera particolarmente allarmante, non aveva inciso sull'essenza degli illeciti denunciati, ed in particolare sulla loro identificazione e qualificazione giuridica ).