(massima n. 2)
È incompatibile con l'ufficio di testimone la persona, già denunciata per la commissione di un fatto reato, che venga esaminata, su tale fatto, come persona offesa nel procedimento di calunnia nei confronti del proprio accusatore dovendo essa assumere, in relazione al collegamento probatorio tra i due reati, la veste di imputato di reato connesso o, ricorrendone le condizioni, di testimone assistito. (Annulla con rinvio, App. Trieste, 17 Maggio 2006).