(massima n. 1)
Configura il delitto di calunnia l'indicazione, nel momento di acquisizione della notizia di reato e da parte del suo autore, delle generalitą di altra persona effettivamente esistente, sempreché la reale identitą fisica del reo non sia contestualmente ed insuperabilmente acquisita al procedimento attraverso altre modalitą quali, ad esempio, rilievi dattiloscopici. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di concorso in calunnia sia nei confronti dell'autore del reato di guida in stato di ebbrezza, privo di documenti, che aveva fornito ai verbalizzanti le generalitą del fratello, sia del soggetto presente nell'auto che aveva confermato le false generalitą).