(massima n. 1)
Il giudizio nel procedimento per reato di calunnia č del tutto autonomo rispetto a quello concernente il reato ascritto al calunniato e, pertanto, la sentenza di proscioglimento, anche se irrevocabile, pronunciata nel processo eventualmente instaurato nei confronti dell'incolpato, non fa stato in quello contro il calunniatore, nel quale č consentito al giudice di rivalutare, ai fini dell'accertamento della falsitā o meno della "notitia criminis", i fatti che hanno giā formato oggetto di esame nel giudizio contro l'incolpato.