(massima n. 1)
Sussiste il reato di calunnia anche quando il fatto, oggetto della falsa incolpazione, sia diverso e pił grave di quello effettivamente commesso dalla persona incolpata, dovendo invece escludersi il reato quando il fatto sia diverso da quello accertato soltanto per modalitą secondarie della sua realizzazione, che non ne modificano l'aspetto strutturale e non incidono sulla sua maggiore gravitą ovvero sulla sua identificazione. (Fattispecie relativa ad una denuncia per detenzione di stupefacenti a carico di un solo soggetto, che dinanzi al giudice aveva ammesso le proprie responsabilitą a titolo di concorso; in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza di condanna).