(massima n. 1)
Integra fedecommesso, vietato dall'art. 899 del c.c. del 1865, quella disposizione testamentaria, comunque articolata, che conferisca secondo un ordine successivo determinati beni ad un istituto per la durata della sua vita ed i medesimi beni ad un altro soggetto (sostituito) dopo la morte del primo, mentre tale figura non sussiste quando ai chiamati vengano attribuiti in via successiva diritti diversi. Di conseguenza la disposizione con la quale il de cuius lascia a persone diverse rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietą di uno stesso bene non integra gli estremi della sostituzione fidecommissoria, quando ricorrano le seguenti circostanze: a) le disposizioni siano dirette e simultanee e non in ordine successivo; b) i chiamati non succedono l'uno all'altro, ma direttamente al testatore; c) la consolidazione tra usufrutto e nuda proprietą costituisca un effetto non della successione, ma della vis espansiva della proprietą.