(massima n. 1)
In tema di omissione di atti di ufficio di cui all'art. 328, comma secondo, c.p., è erroneo ritenere che l'“obbligo di informazione” dovuto all'interessato sia ipotizzabile solo in caso di accertata sussistenza dell'“obbligo principale di compiere l'atto”. Ai fini della integrazione della fattispecie in questione ciò che viene in rilievo non è tanto la omissione dell'atto, ma la inerzia del soggetto attivo sia nel compiere l'atto richiesto sia nell'esporre le ragioni del ritardo.