(massima n. 1)
L'assenza ingiustificata dalle lezioni di un insegnante di un pubblico istituto di istruzione non integra la fattispecie dell'omissione di un atto dell'ufficio o del servizio prevista dall'art. 328 c.p., né quelle dell'abbandono individuale dell'ufficio o del servizio prevista dall'art. 333 c.p., la quale non si realizza quando manchi il fine di turbare la regolaritą o la continuitą.