(massima n. 1)
In tema di omissione di atti d'ufficio, nel caso in cui le delibere cui l'imputato — nella specie presidente di Comitato di gestione di USL — avrebbe dovuto dare esecuzione siano due e la prima sia stata oggetto di altro procedimento conclusosi con declaratoria di amnistia, mentre la seconda sia stata posta a base del comportamento omissivo contestato in un successivo procedimento penale, quali che siano sul piano amministrativo i rapporti fra le due delibere — e se l'una debba intendersi o meno meramente confermativa dell'altra, e quindi assorbibile nella prima — sul piano penale esse vanno tenute distinte. Invero, se ad integrare il reato di cui all'art. 328 c.p. non è sufficiente qualsiasi omissione, ma occorre che essa sia compiuta indebitamente, non vi è dubbio che il sopravvenire di una nuova delibera della pubblica amministrazione, che prenda atto dell'inerzia dell'organo esecutivo, comporti una nuova valutazione della doverosità, dell'esecuzione, la cui violazione realizza un nuovo reato di omissione di atto d'ufficio.