(massima n. 1)
Poiché deve escludersi che la normativa urbanistica e edilizia possa rientrare, ai fini strettamente penali, nel più generale concetto di «ordine pubblico» di cui all'art. 328 c.p., quale sostituito dall'art. 16 della L. 26 aprile 1990, n. 86, non commette il reato di omissione di atti di ufficio, quale delineato dal primo comma del detto art. 16 della L. n. 86 del 1990, il sindaco di un comune il quale ritardi indebitamente il rilascio di una concessione edilizia. Di conseguenza, il fatto commesso prima della intervenuta novazione normativa, pur essendo punibile, in base alla legge del tempus commissi delicti, diviene, in forza del disposto dell'art. 2 c.p., non punibile in base al novum ius. E ciò anche con riferimento alla fattispecie prevista dal secondo comma dell'art. 16, L. n. 86 del 1990, per la struttura profondamente innovativa e complessa del nuovo reato che mal si adatta a ricomprendere condotte precedenti all'entrata in vigore della detta legge.