(massima n. 1)
Il sindaco di un comune, anche non di grandi dimensioni, non può essere considerato, solo per la sua posizione istituzionale, penalmente responsabile di ogni ritardo o inadempimento addebitabile all'ente territoriale, ivi compreso quello contemplato e sanzionato dall'art. 328, comma 2, c.p., dovendosi al riguardo verificare se egli, messo a conoscenza della richiesta del privato, quale prevista da detta disposizione normativa, abbia o meno designato, sia pure in via di mero fatto, un responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.