(massima n. 1)
In tema di rifiuto di atti di ufficio, la necessità e l'urgenza di effettuare una visita domiciliare, sulla base di quanto prevede l'art. 13 del D.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41, è rimessa alla valutazione discrezionale dal sanitario di guardia, sulla base della propria esperienza, ma tale valutazione sommaria, soggetta al sindacato del giudice di merito sulla base degli elementi di prova sottoposti al suo esame, non può prescindere dalla conoscenza del quadro clinico del paziente, acquisita dal medico attraverso la richiesta di indicazioni precise circa l'entità della patologia dichiarata.