(massima n. 2)
La condotta inerte del sindaco di un comune il quale, a fronte di una situazione potenzialmente pregiudizievole per la salute pubblica in relazione all'assenza dei requisiti previsti per la potabilitą dell'acqua erogata per il consumo, ometta di adottare, nonostante le ripetute segnalazioni pervenutegli dalle competenti autoritą sanitarie, i necessari provvedimenti contingibili ed urgenti volti ad eliminare il rischio del superamento dei parametri stabiliti dalla legislazione speciale in materia, integra il reato di rifiuto di atti d'ufficio di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen., e non l'illecito amministrativo previsto dall'art. 19, comma quarto, del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, (che disciplina la materia della distribuzione di acqua potabile in attuazione della direttiva CEE 98/83 sulla qualitą delle acque destinate al consumo umano).