(massima n. 1)
Integra il reato di omissione di atti d'ufficio (art. 328, comma secondo c.p.) la condotta del segretario comunale che, a fronte della richiesta di un consigliere comunale di accesso agli atti, ometta di fornirgli e di rispondere nei termini di legge, essendo irrilevante che gli atti richiesti non rientrino nelle competenze deliberative del Consiglio. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il potere di sindacato ispettivo, di stimolo e controllo sull'attivitą degli organi comunali previsto dall'art. 42 T.U.E.L . dą diritto ai consiglieri di ottenere qualsiasi informazione necessaria per il suo esercizio).