(massima n. 1)
Integra il reato di cui all'art. 483 c.p. (falsitą ideologica commessa dal privato in atto pubblico) la condotta del privato che, al fine di ottenere erogazioni pubbliche, attesta falsamente di avere il «c.d. reddito minimo da inserimento» che ne legittima la concessione, considerato che, qualora non si verifichi l'integrazione della fattispecie speciale per assorbimento di cui all'art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), in ragione del mancato raggiungimento della soglia quantitativa prevista dall'art. 316 ter, comma secondo, c.p., riprende vigore ed efficacia la norma generale, nella specie integrata dalla previsione di cui all'art. 483 c.p.