(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui) si puņ configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo gią spontaneamente versi, come si desume dalla dizione della norma incriminatrice («giovandosi dell'errore altrui», cioč di un errore preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo); e non ricorre, pertanto, nel caso in cui l'errore sia stato invece determinato da tale condotta, ricadendo in tal caso l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella pił ampia e generale previsione dell'art. 314 c.p., rispetto alla quale quella dell'art. 316 costituisce ipotesi marginale e residuale.