(massima n. 1)
Non è mezzo congruo, al fine di accertare se l'esatto confine tra due fondi sia quello in atto esistente od altro diverso, l'ammissione di una prova testimoniale diretta a dimostrare che il convenuto nell'azione di regolamento di confini, e, prima di lui, il suo dante causa hanno posseduto il fondo nella situazione di fatto in atto esistente, giacché la questione da risolvere, a meno che non sia stata eccepita l'usucapione, è proprio quella di determinare se il fatto del possesso, attuale od anteriore, della zona di confine corrisponde al confine quale avrebbe dovuto essere secondo i titoli di acquisto.