(massima n. 1)
In tema di regolamento di confini, ossia di azione diretta a determinare l'estensione e la configurazione di fondi contigui, rese confuse dall'incertezza dei limiti, la prova della suddetta estensione e configurazione può essere data con ogni mezzo, e il giudice, dato il carattere di vindicatio duplex incertae partis dell'azione medesima, è del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur, dovendo invece, in ogni caso, determinare il confine in relazione a quegli elementi che gli sembrano attendibili. Ai fini di detta determinazione, se va data prevalenza agli atti traslativi della proprietà, in quanto contenenti utili indicazioni sull'estensione dei fondi confinanti, è peraltro utilizzabile ogni mezzo istruttorio, anche di carattere tecnico e preventivo e persino la prova testimoniale (fermo il vaglio dell'ammissibilità e della concludenza della medesima), avendo le risultanze catastali, ai sensi del terzo comma dell'art. 950 c.c., valore meramente sussidiario.