(massima n. 1)
La realizzazione di comune accordo di un muro destinato al contenimento del dislivello tra due fondi finitimi non implica necessariamente il consenso dei relativi proprietari anche sulla determinazione del confine, sicché, in presenza di contestazione, la sussistenza del manufatto non vale quale prova certa al riguardo, ma, al pił, come mero indizio da apprezzarsi nel quadro delle altre risultanze probatorie, ferma restando, in caso di perdurante incertezza, la sussidiaria rilevanza dei dati catastali.