(massima n. 1)
L'actio finium regundorum ha la connotazione di un'azione reale recuperatoria, da cui deriva, oltre la demarcazione del confine tra due fondi, anche il rilascio di aree occupate dal vicino che non ne č proprietario, essendo il rilascio di tali porzioni possedute dal confinante conseguenza dell'istanza principale di esatta determinazione del confine. Pertanto nell'ipotesi in cui il fondo oggetto della pronuncia di rilascio adottata in accoglimento dell'actio finium regundorum ha cessato di essere nella disponibilitā del convenuto (qui dolo desiit possidere) č applicabile, a cagione del carattere reale e recuperatorio comune a tale azione ed alla rivendica, la particolare norma di cui all'art. 948, primo comma, ultima ipotesi, c.c., che legittima la richiesta di pagamento del controvalore del bene usurpato.