(massima n. 1)
L'azione di regolamento di confini di cui all'art. 950 c.c., che si configura come una vindicatio incertae partis in quanto sia all'attore che al convenuto incombe l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'accertamento della esatta linea di confine, non presuppone necessariamente l'esistenza di una linea di confine tra due fondi, in quanto l'incertezza alla cui eliminazione è diretta può derivare tanto dalla mancanza di qualsiasi limite (cosiddetta incertezza oggettiva), quanto dalla contestazione del confine esistente (cosiddetta soggettiva), che non investa i titoli di acquisto della proprietà, senza trasformarsi, in tale secondo caso, in rivendica solo a causa della eccezione di usucapione opposta dal convenuto, perché con tale eccezione il convenuto non contesta l'esistenza, la validità e l'efficacia del titolo di proprietà della controparte, ma allega solo una situazione sopravvenuta, idonea ad eliminare la dedotta incertezza della linea di confine.