(massima n. 1)
Qualora la fase sommaria del giudizio di nunciazione si chiuda con un provvedimento di rimessione delle parti dinanzi al tribunale, quale giudice competente per valore, il contenuto ed i limiti della domanda di merito vanno determinati con esclusivo riferimento all'atto di citazione in riassunzione, senza tener conto della causa petendi - eventualmente diversa - adombrata nella fase sommaria.