(massima n. 1)
La cooperazione nel delitto colposo si distingue dal concorso di cause colpose indipendenti per la necessaria reciproca consapevolezza dei cooperanti della convergenza dei rispettivi contributi all'incedere di una comune procedura in corso, senza che, peraltro, sia necessaria la consapevolezza del carattere colposo dell'altrui condotta in tutti quei casi in cui il coinvolgimento integrato di pił soggetti sia imposto dalla legge ovvero da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio o, quantomeno, sia contingenza oggettivamente definita della quale gli stessi soggetti risultino pienamente consapevoli. (Fattispecie in cui č stato ritenuto responsabile di omicidio colposo a titolo di cooperazione il proprietario dell'autovettura, il quale viaggiava quale passeggero a bordo della sua auto guidata da un terzo, che, in dichiarata crisi di astinenza dall'assunzione di sostanze stupefacenti e violando plurime disposizioni del codice della strada, aveva investito e causato la morte di un pedone, ferendone gravemente altri due, nel mentre si recava, in accordo con il coimputato, ad un incontro con uno spacciatore per l'acquisto di eroina).