(massima n. 1)
Poiché l'azione di danno temuto (art. 1172 c.c.) postula un rapporto di cosa a cosa — nel senso che il fondo altrui deve costituire pericolo per quello proprio — è improponibile da colui che l'esperisce a tutela di un suo diritto personale (nella specie all'incolumità fisica, prospettata dagli utenti di una strada, di cui veniva denunciata la pericolosità per l'eccessiva pendenza, dovuta all'arbitraria modifica del tracciato precedente).