(massima n. 1)
In tema di concorso di persone nel reato, integra il concorso di cui all'art. 110 c.p. non solo il vero e proprio «mandato», ma anche la «autorizzazione» al delitto, pur se da altri progettato, per quel tanto che la stessa autorizzazione comporta nella rimozione di un divieto proveniente da colui del quale, per ragione dell'autorità di cui è investito, l'assenso è richiesto.