(massima n. 1)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il direttore dimissionario del periodico può ritenersi esonerato dalla responsabilità penale derivante dalla pubblicazione di un articolo diffamatorio solo quando alle dimissioni si accompagni l'effettiva cessazione delle funzioni inerenti all'incarico ricoperto. (Nella specie la Corte ha ritenuto che le dimissioni del direttore non fossero di per sè idonee ad affermare o ad escludere la sua responsabilità penale, ma che occorresse accertare, da parte dei giudici di merito, la violazione concreta del dovere di controllo sulla pubblicazione e quindi verificare se, indipendentemente dalle dimissioni, il direttore avesse o meno continuato di fatto ad esercitare le sue mansioni in seno al giornale).