(massima n. 2)
La responsabilitā penale per colpa postula, oltre alla sussistenza di una condotta violatrice di regole cautelari, anche la prevedibilitā "ex ante" dell'evento, in quanto riconducibile al novero di quelli che le stesse regole cautelari mirano a prevenire. (In applicazione del principio, la S. C. ha annullato senza rinvio, per difetto del requisito della prevedibilitā, la sentenza che aveva ritenuto responsabili di omicidio colposo il capo cantiere ed il direttore tecnico dell'impresa che, nell'ambito di lavori di costruzione di un'autostrada, aveva realizzato un pozzetto munito di grata fissata ad un cordolo di cemento che, per la sua scarsa consistenza, aveva ceduto, formando una buca nella quale era rimasta intrappolata la P.O. che, affetta da demenza senile, non era riuscita a liberarsi - come agevolmente possibile -, ed era deceduta a causa del sopraggiungere di un'emorragia intracranica).