(massima n. 1)
La revoca tacita del testamento olografo non č ammessa in via generale potendo essa risultare soltanto dal compimento degli atti o fatti indicati in modo tassativo dalla legge, i quali implicano l'inequivoca volontā del testatore di revocare le sue precedenti disposizioni testamentarie. (Nella specie, in applicazione del suriportato principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente la corte d'appello non aveva ammesso la prova orale diretta a dimostrare che il testatore aveva manifestato la volontá di revoca incaricando il coniuge di distruggere l'olografo).