(massima n. 1)
Ai fini dell'interversione del possesso, di cui all'art. 1141, secondo comma, c.c., l'edificazione di un fabbricato sul terreno ricevuto in detenzione, espressamente autorizzata dal proprietario del suolo, non costituisce un'attività posta in essere "contro" il possessore, e non può, conseguentemente, essere invocata dal detentore quale atto di "opposizione" idoneo a mutare il titolo del rapporto con la cosa.