(massima n. 1)
Per aver diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, il condomino che vi ha provveduto deve dimostrare, ai sensi dell'art. 1134 c.c., che ne sussisteva l'urgenza, ossia la necessitą di eseguirla senza ritardo e senza poter avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini. (Omissis).